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Gara #245
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA : FORNITURA DI "SISTEMI INFORMATICI"Informazioni appalto
29/09/2025
Aperta
Forniture
€ 500.530,00
Vingiani Roberto Michele
Categorie merceologiche
30
-
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
725
-
Servizi informatici
Lotti
Inviato esito
1
B863A9CDC0
J94D23000590006
Qualità prezzo
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA : FORNITURA DI
FORNITURA DI "SISTEMI INFORMATICI" come da allegato 1 alla Determina n. 669/25/PNRR
€ 495.524,70
€ 0,00
€ 5.005,30
€ 453.100,00
Determina n. 806/26/PNRR del 22/01/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04863810729 | Eulogic NT SpA |
Seggio di gara
Prot. n. 700/25/PNRR
30/10/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| VINGIANI | ROBERTO MICHELE | RUP |
| FERRI | AGOSTINO | Segretario verbalizzante |
Commissione valutatrice
Prot. n. 765/25/PNRR
17/12/2025
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| MEALE | AGOSTINO | Presidente di commissione |
| CAPOSSELA | STEFANO | Componente di commissione |
| PALUMBO | ANTONELLO | Componente di commissione |
Scadenze
12/11/2025 18:00
20/11/2025 18:00
26/11/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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4.69 MB | |
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allegato-1.pdf SHA-256: c0077bceb09ea55ea2efbefa378219b9779fd99c49c9bebd46fe8b3ea954511d 25/09/2025 13:00 |
969.52 kB | |
|
bando-di-gara.pdf SHA-256: 217fbf8d8164baa7af820f83ef2194bdc56c3095393d0b542cf07b222824b490 25/09/2025 13:00 |
1.10 MB | |
|
capitolato-forniture-.pdf SHA-256: aee388a5a19ceb650f6787639a51e43024d01accf98b60c153a946fc8fb3b239 25/09/2025 13:00 |
647.45 kB | |
|
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0.97 MB | |
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425.05 kB | |
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verbale-commissione-gara-sistemi-informatici-20260103-signed-signed.pdf SHA-256: 1147ec1e101a6fc2c4c42d7390a2cc07297fbfdf08eaad3b4ac22eae8aad08b8 16/01/2026 18:08 |
558.91 kB | |
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verbale-commissione-gara-sistemi-informatici-20260105-signed-signed.pdf SHA-256: 3af6dd4614b605c82a6d2e5d9291041114e43203ca8b992ae59dbf4b05f00bef 16/01/2026 18:08 |
470.48 kB | |
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verbale-commissione-allegati-gara-sistemi-informatici-20260115-signed-signed.pdf SHA-256: 9cb6682d5af44d6d134ec629be8a6f2018d97d9deb8a673614176acb4791a243 16/01/2026 18:08 |
623.93 kB | |
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verbale-commissione-allegati-gara-sistemi-informatici-20260116-signed.pdf SHA-256: ab62a3c1729177a08374725a1c86baebcc097a7ef038677f49c7894577d00774 20/01/2026 12:06 |
2.50 MB | |
|
determina-prot.-n.-806-26-pnrr-del-22.01.2026.pdf SHA-256: 0154ace61874c8991e3c45061ee31c8516f0bcf4a72a54c325dc2557f66210f7 22/01/2026 18:38 |
748.92 kB |
Chiarimenti
07/10/2025 10:21
Quesito #1
Spett.le Amministrazione,
di seguito i chiarimenti:
1-in riferimento all'art. 10. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare di gara costituzione di una garanzia provvisoria nella forma di fideiussione , si chiede se quest'ultima è soggetta alle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice 36/23 ulteriore 20% per la ISO 14001 o Iso 27001.
2- In riferimento all'Articolo 17 - "Offerta Economica", e in particolare al passaggio che recita:"Nel caso la presente fornitura dovesse prevedere anche la posa in opera: la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale." Si chiede di voler indicare i costi della manodopera non specificati al punto 3 del disciplinare.
In attesa di cortese riscontro porgiamo
Cordiali saluti
di seguito i chiarimenti:
1-in riferimento all'art. 10. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare di gara costituzione di una garanzia provvisoria nella forma di fideiussione , si chiede se quest'ultima è soggetta alle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice 36/23 ulteriore 20% per la ISO 14001 o Iso 27001.
2- In riferimento all'Articolo 17 - "Offerta Economica", e in particolare al passaggio che recita:"Nel caso la presente fornitura dovesse prevedere anche la posa in opera: la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale." Si chiede di voler indicare i costi della manodopera non specificati al punto 3 del disciplinare.
In attesa di cortese riscontro porgiamo
Cordiali saluti
07/10/2025 12:14
Risposta
Risposta quesito 1
Si, la garanzia provvisoria costituita nella forma di fideiussione è soggetta alle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, inclusa l’ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazioni come ISO 14001 o ISO 27001.
Si precisa che:
- La riduzione del 20% è cumulabile con altre riduzioni (es. 30% per ISO 9001), ma va calcolata sull’importo già ridotto.
- L’operatore economico deve dimostrare il possesso delle certificazioni in sede di offerta.
Risposta quesito 2
Si specifica che gli unici importi non soggetti a ribasso sono quelli riguardanti i costi per la sicurezza, come indicato al punto 3 del disciplinare di gara.
Tali costi non sono modificabili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Pertanto la presentazione dell’offerta economica deve essere formulata esclusivamente secondo le modalità indicate nel “Modulo Offerta Ditta” disponibile sulla piattaforma tuttogare, indicando:
- il corrispettivo offerto al netto del costo degli oneri della sicurezza;
- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (il cui importo è già definito al punto del disciplinare);
- la percentuale di ribasso applicato sull’elenco prezzi.
Si specifica che nell’elenco prezzi sono considerati inclusi nella fornitura i costi di trasporto e di installazione.
Si, la garanzia provvisoria costituita nella forma di fideiussione è soggetta alle riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, inclusa l’ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazioni come ISO 14001 o ISO 27001.
Si precisa che:
- La riduzione del 20% è cumulabile con altre riduzioni (es. 30% per ISO 9001), ma va calcolata sull’importo già ridotto.
- L’operatore economico deve dimostrare il possesso delle certificazioni in sede di offerta.
Risposta quesito 2
Si specifica che gli unici importi non soggetti a ribasso sono quelli riguardanti i costi per la sicurezza, come indicato al punto 3 del disciplinare di gara.
Tali costi non sono modificabili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Pertanto la presentazione dell’offerta economica deve essere formulata esclusivamente secondo le modalità indicate nel “Modulo Offerta Ditta” disponibile sulla piattaforma tuttogare, indicando:
- il corrispettivo offerto al netto del costo degli oneri della sicurezza;
- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (il cui importo è già definito al punto del disciplinare);
- la percentuale di ribasso applicato sull’elenco prezzi.
Si specifica che nell’elenco prezzi sono considerati inclusi nella fornitura i costi di trasporto e di installazione.
09/10/2025 17:34
Quesito #2
Buonasera,
nell'allegato 1 per l'ID. 2 sono richieste n.2 Lenovo Thinkcentre M70q Gen 5, nel disciplinare le quantità per lo stesso punto sono pari a n.18.
Vogliate specificare le quantità corrette.
Cordiali saluti.
nell'allegato 1 per l'ID. 2 sono richieste n.2 Lenovo Thinkcentre M70q Gen 5, nel disciplinare le quantità per lo stesso punto sono pari a n.18.
Vogliate specificare le quantità corrette.
Cordiali saluti.
10/10/2025 12:26
Risposta
Si precisa che le quantità corrette per le attrezzature di cui all'ID. 2 sono quelle indicate nell’Allegato 1, ovvero n. 2 dispositivi totali destinati alla sede di Brindisi.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
15/10/2025 11:53
Quesito #3
Buongiorno,
Nell'Allegato 1, per l'ID 7 (Carrello ricarica notebook e tablet/ipad) nel campo "n. pezzi" per sede, è indicato quanto segue:
N. pezzi – sede di Bari: 2 da 30/32 posti
N. pezzi – sede di Bari: 1 da 60 posti
Nella tabella quantità però è indicato un pezzo, non tre.
Si chiede conferma che la quantità corretta da voi richiesta è di un solo carrello di ricarica Notebook e Tablet.
Si chiede inoltre di specificare se il modello richiesto è da 30 o da 60 posti.
Cordiali saluti.
Nell'Allegato 1, per l'ID 7 (Carrello ricarica notebook e tablet/ipad) nel campo "n. pezzi" per sede, è indicato quanto segue:
N. pezzi – sede di Bari: 2 da 30/32 posti
N. pezzi – sede di Bari: 1 da 60 posti
Nella tabella quantità però è indicato un pezzo, non tre.
Si chiede conferma che la quantità corretta da voi richiesta è di un solo carrello di ricarica Notebook e Tablet.
Si chiede inoltre di specificare se il modello richiesto è da 30 o da 60 posti.
Cordiali saluti.
15/10/2025 13:38
Risposta
Si precisa che le quantità e le caratteristiche richieste corrispondono a quanto indicato nella descrizione.
Pertanto la fornitura per l’ID7 comprende:
- n. 2 unità da 30/32 posti
- n. 1 unità da 60 posti
Tutte le unità sono destinate alla sede ITS di Bari.
Si precisa inoltre che l'importo indicato è da intendersi come complessivo, ovvero riferito all’intera fornitura sopra specificata, sia in termini di quantità che di caratteristiche.
Pertanto la fornitura per l’ID7 comprende:
- n. 2 unità da 30/32 posti
- n. 1 unità da 60 posti
Tutte le unità sono destinate alla sede ITS di Bari.
Si precisa inoltre che l'importo indicato è da intendersi come complessivo, ovvero riferito all’intera fornitura sopra specificata, sia in termini di quantità che di caratteristiche.
23/10/2025 13:02
Quesito #4
Buongiorno
Nel disciplinare di gara, al punto 18.1, si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta di apparecchiature di marca e modello Lenovo, mentre per apparecchiature similari è previsto un punteggio massimo di 12 punti.
Tale impostazione risulta manifestamente discriminatoria e in contrasto con la normativa vigente, in quanto:
• favorisce indebitamente un marchio specifico, in violazione del principio di concorrenza;
• penalizza le soluzioni equivalenti, anche se tecnicamente superiori;
• contrasta con l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, che impone il rispetto del principio di equivalenza e vieta l’indicazione di marchi specifici salvo motivata necessità.
Pertanto, si invita formalmente la Stazione Appaltante a modificare i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, garantendo parità di trattamento tra tutti i concorrenti e valorizzando le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti offerti, indipendentemente dalla marca.
Chiediamo anche se riguardo il requisito della fotocamera frontale da 5 megapixel possa essere valutata anche una soluzione FHD con HDR, visto che nei principali scenari d’uso (videoconferenze, didattica, smart working) e secondo gli standard di mercato, la qualità percepita dipende da resa cromatica e adattamento all’illuminazione, non dal solo numero di megapixel; le piattaforme di collaborazione supportano infatti massimo FHD, e l’HDR è lo standard per garantire prestazioni ottimali.
Cordiali saluti
Nel disciplinare di gara, al punto 18.1, si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per l’offerta di apparecchiature di marca e modello Lenovo, mentre per apparecchiature similari è previsto un punteggio massimo di 12 punti.
Tale impostazione risulta manifestamente discriminatoria e in contrasto con la normativa vigente, in quanto:
• favorisce indebitamente un marchio specifico, in violazione del principio di concorrenza;
• penalizza le soluzioni equivalenti, anche se tecnicamente superiori;
• contrasta con l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, che impone il rispetto del principio di equivalenza e vieta l’indicazione di marchi specifici salvo motivata necessità.
Pertanto, si invita formalmente la Stazione Appaltante a modificare i criteri di attribuzione del punteggio tecnico, garantendo parità di trattamento tra tutti i concorrenti e valorizzando le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti offerti, indipendentemente dalla marca.
Chiediamo anche se riguardo il requisito della fotocamera frontale da 5 megapixel possa essere valutata anche una soluzione FHD con HDR, visto che nei principali scenari d’uso (videoconferenze, didattica, smart working) e secondo gli standard di mercato, la qualità percepita dipende da resa cromatica e adattamento all’illuminazione, non dal solo numero di megapixel; le piattaforme di collaborazione supportano infatti massimo FHD, e l’HDR è lo standard per garantire prestazioni ottimali.
Cordiali saluti
06/11/2025 18:48
Risposta
Gentilissimi,
specifichiamo che nel nostro istituto, dove la formazione si basa sull'uso regolare dei software PTC, è fondamentale che le attrezzature dei laboratori siano completamente compatibili con questi applicativi.
La selezione dei modelli Lenovo è stata effettuata in funzione della necessità di garantire la compatibilità con il software Creo di PTC, conformemente a quanto riportato al punto 3 del disciplinare, voce ID 1 della relativa tabella.
Specifichiamo infatti che PTC, pubblica sul proprio sito un elenco di modelli certificati, che vengono selezionati dopo test di compatibilità e di verifica delle prestazioni. I modelli che abbiamo specificamente indicato sono quindi perfettamente idonei per l’utilizzo dei software PTC.
La scelta su Lenovo è motivata inoltre dalla necessità di garantire uniformità e coerenza con il parco macchine già posseduto dall’ITS.
In virtù di quanto sopra, pur ritenendo che le attrezzature richieste nel capitolato siano facilmente reperibili sul mercato e che quindi non sussista alcun rischio di violazione del principio di concorrenza né di esclusione per gli operatori economici interessati, confermiamo, a maggior garanzia di una più ampia partecipazione, che la stazione appaltante modificherà i criteri premiali eliminando la preferenza per il marchio Lenovo.
I punteggi saranno attribuiti in base a caratteristiche tecniche oggettive (es. performance CPU/GPU, certificazioni ambientali, ergonomia) e non alla marca. Sarà quindi pubblicata una matrice dettagliata con sub-criteri e punteggi.
Si conferma infine che, ai sensi del principio di equivalenza, sarà accettata una soluzione FHD con HDR, purché garantisca qualità visiva pari o superiore ai 5 MP richiesti.
Cordiali saluti
specifichiamo che nel nostro istituto, dove la formazione si basa sull'uso regolare dei software PTC, è fondamentale che le attrezzature dei laboratori siano completamente compatibili con questi applicativi.
La selezione dei modelli Lenovo è stata effettuata in funzione della necessità di garantire la compatibilità con il software Creo di PTC, conformemente a quanto riportato al punto 3 del disciplinare, voce ID 1 della relativa tabella.
Specifichiamo infatti che PTC, pubblica sul proprio sito un elenco di modelli certificati, che vengono selezionati dopo test di compatibilità e di verifica delle prestazioni. I modelli che abbiamo specificamente indicato sono quindi perfettamente idonei per l’utilizzo dei software PTC.
La scelta su Lenovo è motivata inoltre dalla necessità di garantire uniformità e coerenza con il parco macchine già posseduto dall’ITS.
In virtù di quanto sopra, pur ritenendo che le attrezzature richieste nel capitolato siano facilmente reperibili sul mercato e che quindi non sussista alcun rischio di violazione del principio di concorrenza né di esclusione per gli operatori economici interessati, confermiamo, a maggior garanzia di una più ampia partecipazione, che la stazione appaltante modificherà i criteri premiali eliminando la preferenza per il marchio Lenovo.
I punteggi saranno attribuiti in base a caratteristiche tecniche oggettive (es. performance CPU/GPU, certificazioni ambientali, ergonomia) e non alla marca. Sarà quindi pubblicata una matrice dettagliata con sub-criteri e punteggi.
Si conferma infine che, ai sensi del principio di equivalenza, sarà accettata una soluzione FHD con HDR, purché garantisca qualità visiva pari o superiore ai 5 MP richiesti.
Cordiali saluti
23/10/2025 15:26
Quesito #5
Buonasera,
Si inoltra la richiesta di chiarimenti in allegato.
Cordiali saluti.
Si inoltra la richiesta di chiarimenti in allegato.
Cordiali saluti.
06/11/2025 18:48
Risposta
Buonasera,
in risposta ai quesiti posti, si prega di prendere visione delle rettifiche alla documentazione di gara, effettuate in virtù della Determina prot. n. 705/25/PNRR del 06/11/2025, di prossima pubblicazione.
Cordiali saluti
in risposta ai quesiti posti, si prega di prendere visione delle rettifiche alla documentazione di gara, effettuate in virtù della Determina prot. n. 705/25/PNRR del 06/11/2025, di prossima pubblicazione.
Cordiali saluti
24/10/2025 12:31
Quesito #6
Alla luce di quanto previsto dai documenti di gara, ed in particolare dal Capitolato Generale delle Forniture, che prevede la piena responsabilità del Fornitore per tutti i danni, anche eccedenti i massimali assicurativi e anche se riferibili a soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni di fornitura e installazione, si chiede cortesemente di confermare se, nell’ambito della stipula del contratto di fornitura, sia ammissibile la previsione di una clausola espressa di limitazione della responsabilità contrattuale a carico del Fornitore.
In particolare, si propone di valutare l’introduzione di un tetto massimo di responsabilità:
– pari al 30% del valore complessivo del contratto; oppure
– entro il limite del valore della singola fornitura interessata.
Tale clausola consentirebbe una più equa allocazione dei rischi, coerente con il principio di proporzionalità e con le condizioni di sostenibilità assicurativa, incentivando la più ampia partecipazione degli operatori economici qualificati alla procedura. Si chiede pertanto di confermare l’ammissibilità di tale adeguamento contrattuale.
In particolare, si propone di valutare l’introduzione di un tetto massimo di responsabilità:
– pari al 30% del valore complessivo del contratto; oppure
– entro il limite del valore della singola fornitura interessata.
Tale clausola consentirebbe una più equa allocazione dei rischi, coerente con il principio di proporzionalità e con le condizioni di sostenibilità assicurativa, incentivando la più ampia partecipazione degli operatori economici qualificati alla procedura. Si chiede pertanto di confermare l’ammissibilità di tale adeguamento contrattuale.
06/11/2025 18:49
Risposta
Si chiarisce che non è ammissibile introdurre un tetto massimo di responsabilità. Il fornitore deve rispondere integralmente per i danni, come previsto dal Codice dei Contratti.
24/10/2025 12:31
Quesito #7
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora un operatore interessato alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione richieda in tempo utile informazioni supplementari rilevanti ai fini della predisposizione dell’offerta e, per qualsiasi motivo, tali informazioni vengano fornite meno di sei giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante è tenuta a prorogare i termini di gara in misura adeguata e proporzionale.
In conformità alla giurisprudenza amministrativa consolidata (ius receptum), il termine di sei giorni deve intendersi riferito ai giorni lavorativi.
Nel caso di specie, poiché il termine per la presentazione dei chiarimenti coincide con la data odierna e la scadenza per la presentazione delle offerte resta fissata al 29 ottobre 2025, risulta oggettivamente impossibile garantire il rispetto dei tempi minimi previsti dalla norma citata.
Si chiede pertanto la rettifica della documentazione di gara e la proroga proporzionale del termine di presentazione delle offerte, al fine di assicurare la piena conformità all’art. 92 del Codice dei contratti pubblici e di garantire condizioni di partecipazione paritarie e trasparenti per tutti gli operatori economici interessati.
In conformità alla giurisprudenza amministrativa consolidata (ius receptum), il termine di sei giorni deve intendersi riferito ai giorni lavorativi.
Nel caso di specie, poiché il termine per la presentazione dei chiarimenti coincide con la data odierna e la scadenza per la presentazione delle offerte resta fissata al 29 ottobre 2025, risulta oggettivamente impossibile garantire il rispetto dei tempi minimi previsti dalla norma citata.
Si chiede pertanto la rettifica della documentazione di gara e la proroga proporzionale del termine di presentazione delle offerte, al fine di assicurare la piena conformità all’art. 92 del Codice dei contratti pubblici e di garantire condizioni di partecipazione paritarie e trasparenti per tutti gli operatori economici interessati.
06/11/2025 18:51
Risposta
Si conferma la proroga dei termini. La Stazione Appaltante pubblicherà un ulteriore avviso di rettifica e proroga di almeno 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 36/2023.
24/10/2025 12:32
Quesito #8
Con riferimento al requisito indicato alla voce “Altre cause di esclusione” di cui a pag. 10 del Disciplinare di gara, che subordina la partecipazione alla presente procedura all’iscrizione nella white list prefettizia dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, si chiede cortesemente di chiarire la base normativa di tale prescrizione.
Considerato che l’attività oggetto dell’appalto — consistente nella fornitura e installazione di apparecchiature informatiche — non rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 53, del D.Lgs. 190/2012, la clausola in questione deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, inapplicabile, come chiaramente affermato dal TAR Catania con sentenza n. 274/2025 (link alla decisione).
Si chiede pertanto di confermare che l’iscrizione alla white list prefettizia non costituisce requisito di partecipazione né causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
Considerato che l’attività oggetto dell’appalto — consistente nella fornitura e installazione di apparecchiature informatiche — non rientra tra quelle previste dall’art. 1, comma 53, del D.Lgs. 190/2012, la clausola in questione deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, inapplicabile, come chiaramente affermato dal TAR Catania con sentenza n. 274/2025 (link alla decisione).
Si chiede pertanto di confermare che l’iscrizione alla white list prefettizia non costituisce requisito di partecipazione né causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
06/11/2025 18:51
Risposta
Si precisa che l'indicazione contenuta nel Disciplinare costituisce un mero refuso. Pertanto l'iscrizione alla white list non è requisito di partecipazione per questa gara. La clausola risulta inapplicabile in quanto la fornitura non rientra tra le attività di cui all'art. I, comma 53, D.Lgs. 190/2012.
24/10/2025 12:32
Quesito #9
Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, si chiede di specificare quali elementi possano qualificarsi come “migliorie” e secondo quali parametri oggettivi saranno valutati. In assenza di tali criteri, la discrezionalità valutativa potrebbe compromettere la parità di trattamento.
06/11/2025 18:56
Risposta
Le migliorie riguardano caratteristiche tecniche superiori alle specifiche minime (es. RAM, CPU, GPU, ecc.). Saranno valutate secondo la matrice indicata nel disciplinare, che sarà oggetto di una integrazione più precisa dei punteggi assegnati ai sub-criteri.
24/10/2025 12:32
Quesito #10
Si chiede di chiarire se il divieto di sospendere l’esecuzione “in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali” si applichi anche ai casi di mancato pagamento o inadempimento imputabile alla Committente.
In tal caso, la clausola potrebbe generare un vincolo eccessivo e non simmetrico rispetto all’obbligo di corretta esecuzione, con effetti pregiudizievoli sulla tutela dell’equilibrio sinallagmatico.
In tal caso, la clausola potrebbe generare un vincolo eccessivo e non simmetrico rispetto all’obbligo di corretta esecuzione, con effetti pregiudizievoli sulla tutela dell’equilibrio sinallagmatico.
06/11/2025 18:57
Risposta
Il divieto di sospensione non si applica in caso di mancato pagamento imputabile alla Committente. Restano i rimedi previsti dal Codice civile (art. 1460 c.c.).
24/10/2025 12:32
Quesito #11
Si chiede di precisare se la clausola di risoluzione automatica (“la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”) operi senza preventiva contestazione e contraddittorio con il Fornitore.
In un contesto PNRR di fornitura vincolata a tempi ristretti, la risoluzione automatica senza previa intimazione potrebbe compromettere la possibilità di tempestivo adempimento in buona fede.
In un contesto PNRR di fornitura vincolata a tempi ristretti, la risoluzione automatica senza previa intimazione potrebbe compromettere la possibilità di tempestivo adempimento in buona fede.
06/11/2025 18:58
Risposta
La clausola di risoluzione opera solo previa contestazione e termine per adempiere, nel rispetto del principio di buona fede (art. 1456 c.c.).
24/10/2025 12:33
Quesito #12
Con riferimento a quanto previsto dal Capitolato delle Forniture (p. 5, voce “Servizi inclusi”), si chiede di chiarire la concreta estensione del servizio di installazione e formazione del personale interno.
In particolare, si richiede di specificare:
– se l’attività di installazione debba comprendere anche la configurazione software dei dispositivi e l’integrazione nella rete informatica dell’Ente;
– se la formazione sia da intendersi come mera introduzione all’uso delle apparecchiature o come sessione formativa strutturata, con indicazione del numero di ore previste e del livello di approfondimento richiesto;
– presso quali sedi (Bari, Brindisi e/o Barletta) debbano tenersi le attività e per quanti partecipanti complessivi;
– se sia richiesto materiale didattico, supporto tecnico post-formazione o report di attività.
Tali chiarimenti risultano indispensabili ai fini di una corretta e trasparente valutazione economica delle attività accessorie alla fornitura, al fine di assicurare la piena comparabilità delle offerte.
In particolare, si richiede di specificare:
– se l’attività di installazione debba comprendere anche la configurazione software dei dispositivi e l’integrazione nella rete informatica dell’Ente;
– se la formazione sia da intendersi come mera introduzione all’uso delle apparecchiature o come sessione formativa strutturata, con indicazione del numero di ore previste e del livello di approfondimento richiesto;
– presso quali sedi (Bari, Brindisi e/o Barletta) debbano tenersi le attività e per quanti partecipanti complessivi;
– se sia richiesto materiale didattico, supporto tecnico post-formazione o report di attività.
Tali chiarimenti risultano indispensabili ai fini di una corretta e trasparente valutazione economica delle attività accessorie alla fornitura, al fine di assicurare la piena comparabilità delle offerte.
06/11/2025 18:58
Risposta
L'installazione dovrà riguardare il montaggio delle attrezzature presso i rispettivi laboratori di destinazione, la configurazione hardware/software, nonché l’integrazione dei sistemi nella rete.
La formazione consisterà in una presentazione operativa sull’utilizzo e sulla gestione dei sistemi informatici forniti, da svolgersi in loco presso le sedi di destinazione indicate nel disciplinare, in relazione a ciascun prodotto. L’attività formativa potrà essere eseguita contestualmente alle operazioni di installazione e configurazione dei sistemi forniti dall’operatore.
La formazione consisterà in una presentazione operativa sull’utilizzo e sulla gestione dei sistemi informatici forniti, da svolgersi in loco presso le sedi di destinazione indicate nel disciplinare, in relazione a ciascun prodotto. L’attività formativa potrà essere eseguita contestualmente alle operazioni di installazione e configurazione dei sistemi forniti dall’operatore.
07/11/2025 09:25
Quesito #13
Buongiorno,
In riferimento al documento "determina.prot..n..705.25.pnrr.del.06.11.2025.rettifica.e.proroga" del 06/11/2025, a pagina 5, punto 3 della tabella si chiede di confermare che la voce "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label, programma Apple 2030, o programmi similari" sia da considerarsi "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label o programma Apple 2030 o programmi similari".
Inoltre chiediamo conferma che la voce "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label, programma Apple 2030, o programmi similari" la dicitura "Programma Apple 2030" negli ID 1, 2, 3, 4 e 5 sia da considerarsi mero refuso
Attendiamo Vostre.
In riferimento al documento "determina.prot..n..705.25.pnrr.del.06.11.2025.rettifica.e.proroga" del 06/11/2025, a pagina 5, punto 3 della tabella si chiede di confermare che la voce "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label, programma Apple 2030, o programmi similari" sia da considerarsi "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label o programma Apple 2030 o programmi similari".
Inoltre chiediamo conferma che la voce "Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label, programma Apple 2030, o programmi similari" la dicitura "Programma Apple 2030" negli ID 1, 2, 3, 4 e 5 sia da considerarsi mero refuso
Attendiamo Vostre.
07/11/2025 10:16
Risposta
La dicitura riportata alla pagina 5, punto 3 della tabella, “Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label, programma Apple 2030, o programmi similari”, è da intendersi certamente come: “Adesione del prodotto a programmi di certificazione ambientale: CO2 Neutral Label o programma Apple 2030 o programmi similari”.
Si conferma che tutti prodotti offerti saranno oggetto di verifica in merito all’eventuale adesione a programmi di certificazione ambientale. Si precisa, quindi, che i programmi menzionati - quali “CO2 Neutral Label” e “Programma Apple 2030” - sono stati indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, potranno essere valutati anche altri programmi "similari", parimenti validi.
Si conferma che tutti prodotti offerti saranno oggetto di verifica in merito all’eventuale adesione a programmi di certificazione ambientale. Si precisa, quindi, che i programmi menzionati - quali “CO2 Neutral Label” e “Programma Apple 2030” - sono stati indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, potranno essere valutati anche altri programmi "similari", parimenti validi.